La breve durata del matrimonio non esclude il diritto all’assegno di mantenimento ma incide sulla sua quantificazione

Con ordinanza n. 15144 dell’11 giugno 2018, pronunciata in un giudizio di separazione personale, la Corte di Cassazione ha affermato che la breve durata del matrimonio “…non costituisce un elemento che possa indurre ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento…”.

La Corte d’Appello, in funzione di Giudice di rinvio, aveva attribuito alla moglie, in considerazione del divario reddituale fra i coniugi, un assegno di contribuzione al suo mantenimento di € 250,00 al mese. Avverso tale sentenza il marito aveva poi presentato  ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo: "avendo la Corte d’Appello posto a suo carico l’assegno…non considerando la durata del matrimonio, nel corso del quale non si era consolidata una comunione materiale e spirituale e non era emerso un effettivo tenore di vita comune tra i coniugi…”

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla base del rilievo che “la durata del matrimonio non è un fattore della relativa attribuzione…” ed ha ribadito che “…l’assegno era da commisurare al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio il cui indice, in mancanza di prove, era costituito dall’attuale divario reddituale e, in generale, dalla diversa posizione economica dei coniugi…”.

Con sentenza n. 1162/2017 la Corte aveva già precisato che “alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento,…può semmai attribuirsi rilievo ai fini della concreta quantificazione dell’assegno…” (in tal senso Cass.nn. 25618/2007, 23378/2004, 20638/2004).

Tuttavia tale orientamento non è unanime. Infatti, con ordinanza n. 402/2018, la Cassazione ha affermato che “in tema di separazione giudiziale, non sussiste il diritto all’assegno di mantenimento nel caso in cui non si sia realizzata, dopo il matrimonio, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi…” (conformi Cass. 6164/2015 e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27.11.2014: “Non sussiste il diritto all'assegno di mantenimento quando il matrimonio ha una durata talmente breve (poco più di una settimana) da far ritenere che non possa neanche considerarsi instaurata una convivenza matrimoniale significativa in termini di durata e stabilità. Manca, in questo caso, alla radice l'interesse alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale perché quest'ultima, intesa come comunione materiale e spirituale dei coniugi, non può considerarsi realmente instaurata sin dall'inizio”).

 

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