La divisione fatta dal testatore è nulla se non include tutti i legittimari

Con sentenza n. 7178/2018, pubblicata il 22.3.2018, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui va accolta la domanda di nullità, della divisione dell’asse ereditario disposta nella scheda testamentaria dal de cuius, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento od, in rappresentazione dello stesso, da un suo erede, nell’ipotesi in cui detto legittimario, del tutto pretermesso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione.

IL CASO. Tizia, in proprio e quale erede del padre Sempronio, conveniva in giudizio il fratello Caio proponendo azione di riduzione, in sostituzione del padre Sempronio, estromesso dal testamento della madre Sempronia e deceduto poco dopo la stessa, chiedendo l’accertamento e la declaratoria della nullità della divisione disposta dalla madre nella scheda testamentaria, ex art. 735, primo comma, c.c., nonché del proprio diritto a succedere nella misura della metà dell’intero asse relitto della madre.
Il Tribunale di Firenze accoglieva tutte le domande dell’attrice, riconoscendole il diritto di succedere nella misura della metà del patrimonio ereditario di Sempronia.
Avverso detta sentenza proponeva appello il fratello Caio.
La Corte Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva che la successione di Sempronia andava devoluta secondo la volontà testamentaria della stessa (e quindi ai figli per la metà ciascuno), previa riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie per la determinazione della quota di legittima di ¼ spettante al marito.
Avverso la predetta sentenza ricorreva per Cassazione Tizia e, per quanto di interesse in questa sede, quale secondo motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 734 e 735 c.c. nella parte in cui la sentenza di appello aveva ravvisato la validità della divisione disposta dalla testatrice, malgrado questa non ricomprendesse il coniuge legittimario Sempronio, in rappresentazione del quale Tizia aveva esercitato, in via pregiudiziale, l’azione di riduzione per il riconoscimento della quota spettantele quale erede del padre.

LA SENTENZA. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione degli artt. 734 e 735 c.c., rilevando che Tizia, sin dall’originario atto di citazione, aveva richiesto, subordinatamente alla domanda principale di dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia dei testamenti olografi della madre, che venisse comunque accertata e dichiarata la nullità dei testamenti stessi ai sensi dell’art. 735, comma 1, c.c. o comunque la nullità della sola divisione testamentaria disposta da Semponia, sempre in virtù della stessa norma, per pretermissione del coniuge legittimario, ancora in vita al momento dell’apertura della successione della moglie.
La Corte fiorentina aveva invece riformato la sentenza di primo grado nel capo relativo alla dichiarazione di nullità della divisione quale conseguenza dell’accoglimento dell’azione di riduzione promossa da Tizia.
I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che, così statuendo, i Giudici d’appello sono incorsi nella denunciata violazione degli artt. 734 e 735 c.c., mentre era corretta la statuizione dei Giudici di primo grado, che avevano dichiarato la nullità della divisione operata direttamente dalla testatrice per aver costei disposto dei propri beni in favore dei figli, pretermettendo il coniuge legittimario.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, secondo il disposto dell’art. 735 c.c., in caso di divisione testamentaria con pretermissione del legittimario, la divisione – proprio perché ne è impedita la realizzazione della causa per effetto dell’anomalia funzionale dipendente dalla mancata previsione della partecipazione ad essa di un avente diritto – è da ritenersi nulla.
Per tale ragione deve escludersi, in tale ipotesi, la configurabilità dell’efficacia reale della c.d. divisio inter liberos (ritenuta invece operante dalla Corte di appello toscana), derivando dalla nullità della divisione testamentaria il ripristino della comunione ereditaria.
Ha quindi errato la Corte Fiorentina laddove ha ritenuto che la nullità della divisione contemplata dall’art. 735, comma 1, c.c. operi solo nell’ipotesi in cui il testatore abbia espressamente previsto che il legittimario debba essere soddisfatto con beni non compresi nel relictum, ritenendo invece esclusa l’operatività di siffatta nullità nel caso di pretermissione del legittimario dal testamento e dalla divisione, argomentando che in tal caso la divisione sarebbe idonea a conservare i suoi effetti previa riduzione delle assegnazioni.
Secondo la Corte di Cassazione, così ragionando, i Giudici di secondo grado hanno assoggettato alla stessa disciplina il caso della pretermissione dell’erede legittimario a quello della lesione della quota di legittima a questi spettante, fattispecie che il legislatore ha voluto mantenere invece distinte, prevedendone una differenziata disciplina, rispettivamente nel I° e nel II° comma del più volte citato art. 735 c.c..
Ed infatti, in virtù del disposto di cui al primo comma, in caso di divisione testamentaria con pretermissione del legittimario, la divisione è da ritenersi nulla e quindi era fondata la domanda di nullità del riparto divisorio, così come operato di sua iniziativa dalla testatrice, con attribuzione diretta di distinti cespiti dell’intero patrimonio ereditario immobiliare concretamente individuato in favore dei due figli, a causa della pretermissione divisoria del legittimario coniuge. Questo il principio di diritto enunciato:


“Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente “iure successionis”), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione”.

 

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