E' abbandono di minori lasciare un bambino in auto sotto il sole e con i finestrini chiusi (anche se per pochi minuti)

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (Cass. pen. n. 27705/18), ha ribadito il proprio costante insegnamento in tema di reato di abbandono di minori o incapaci.
L’elemento materiale del reato è integrato

da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo”.


L’elemento soggettivo richiede “il dolo generico consistente nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, che non ha la capacità di provvedere a sé stesso, in detta situazione di pericolo”.
Quanto all’elemento materiale, precisa la Suprema Corte, “non è necessario che l’abbandono del soggetto passivo sia definito, giacché il reato sussiste anche nel caso della sua temporaneità e in difetto di un effettivo animus derelinquendi”.
Alla luce dei principi espressi, gli Ermellini hanno ritenuto coerente la decisione della Corte territoriale fiorentina, che aveva condannato per abbandono di minore la madre di una bambina di 23 mesi lasciata in un’auto ermeticamente chiusa, esposta al sole nelle ore centrali della giornata, senza alcuna forma di riparo, di fatto concretamente esposta agli effetti del progressivo surriscaldamento dell’abitacolo.
La tesi difensiva, secondo la quale l’imputata avrebbe adempiuto ai doveri di custodia e cura, essendosi assicurata che la minore fosse legata al seggiolino e che la chiusura delle porte fosse inserita, non è stata ritenuta meritevole di pregio. Tali accorgimenti, invero, hanno neutralizzato solo alcuni dei pericoli ai quali la bimba era esposta, acuendone invece altri.
Quanto al tema della durata dell’abbandono, la Corte d’Appello ha neutralizzato anche tale argomento difensivo, peraltro privo di riscontri, valorizzando per converso le condizioni fisiche in cui era stata trovata la bimba, che i sanitari avevano dovuto reidratare, ma soprattutto la sua tenera età, che la rendeva incapace in ogni momento di provvedere a sé stessa.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato che l’articolo 591 c.p. è norma volta a tutelare l’incolumità individuale dei soggetti più deboli da pericoli concreti (Cass. pen. 6581/2007) o anche solo potenziali (Cass. pen. 5945/2009).

 

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