La condizione di disabilità dei genitori, di per sé sola, non può fondare la dichiarazione di adottabilità dei figli, se non quando si traduca in una totale inadeguatezza educativa

IL CASO. I genitori di un minore proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità del figlio, sulla base delle valutazioni emerse dalla consulenza tecnica d’ufficio e riguardanti la disabilità di entrambi i genitori, portatori di handicap. I ritardi mentali diagnosticati a madre e padre del minore, secondo il c.t.u., sarebbero stati “tali da non comportare un’adeguata consapevolezza delle esigenze (fisiche e psicologiche) del minore”.
Avverso la sentenza di rigetto del gravame radicato avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i genitori sulla base di due motivi.
Col primo, veniva denunciata la violazione del diritto fondamentale del minore a vivere con la propria famiglia di origine e la falsa applicazione degli artt.  1, 6, 8, 14 della l. 184/1983, in quanto la malattia dei genitori e la loro incapacità organizzativa non avrebbero potuto giustificare l’allontanamento del minore.
Col secondo, i genitori denunciavano la violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di argomentare riguardo la “privazione dell’identità e delle radici del minore”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.15730 del 16.5/11.6.2019, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Quanto al primo motivo, inammissibile perché “avulso dai fatti accertati”, la Suprema Corte ha evidenziato che

costituisce eccezione al principio per il quale la condizione di disabilità dei genitori, di per sé sola, non può fondare la dichiarazione di adottabilità, il caso in cui tale disabilità si traduca in una totale inadeguatezza a prendersi cura dei figli e comporti una compromissione irreversibile della capacità di educare e allevarli.  

Nel caso di specie, infatti, secondo il giudice di legittimità la Corte d’appello aveva accertato tanto l’assoluta inadeguatezza genitoriale della madre e del padre, quando “l’indisponibilità di figure familiari di riferimento per la coppia, in grado di fornire adeguato sostegno nella crescita e nell’accudimento del minore”.
Quanto al secondo motivo, esso è stato dichiarato inammissibile, in quanto inconferente all’oggetto della decisione, relativo all’accertato stato di abbandono posto a fondamento della situazione di adottabilità e non alla questione della privazione dell’identità e delle radici del minore.

 

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