Non basta la dichiarazione del coniuge non acquirente ad escludere un bene dalla comunione legale

Con l’ordinanza n. 29342 del 06.07.2018, depositata in data 14.11.2018 la Corte di Cassazione si è espressa, confermando il proprio precedente orientamento, sulla natura della dichiarazione resa dal coniuge in comunione legale al momento dell’acquisto di un bene immobile da parte dell’altro coniuge a norma dell’art. 179, 2 comma, c.c.

IL CASO – La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del marito di accertamento negativo sulla proprietà esclusiva della casa, acquistata dalla moglie in costanza di matrimonio contratto adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, reclamandone quindi la caduta in comunione e la conseguente divisione.
Infatti il marito, partecipando personalmente all’atto notarile, aveva prestato il suo formale consenso affinché il bene immobile fosse acquistato dalla moglie come bene personale, confermando in quella sede la dichiarazione della consorte con la quale affermava che tale acquisto rientrasse nell’ipotesi di cui all’art. 179, 1 comma, lett. f) c.c.
La moglie, convenuta, resisteva evidenziando come l’attore avesse prestato il suo formale assenso, escludendo, quindi, dalla comunione legale il bene oggetto della compravendita, ed affermando che tale conferma costituisse una dichiarazione avente natura confessoria e, per questo motivo, revocabile solo per errore di fatto o violenza.
Il marito ricorreva per la cassazione di tale provvedimento, ritenendo, invece, che il consenso prestato in sede di compravendita fosse di tipo meramente adesivo, non avente natura confessoria, e quindi revocabile.

LA DECISIONE – La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso sostenendo che la dichiarazione fatta dalla moglie, avente ad oggetto le “mere conseguenze giuridiche della applicazione di una norma di legge”, e non di un fatto storico, che il marito aveva confermato, esprimendo la “mera condivisione dell’intento altrui”, non possa assumere valenza confessoria.
Tale dichiarazione si pone quindi come

condizione necessaria ma non sufficiente” a far escludere il bene acquistato da uno dei coniugi dalla comunione legale, “occorrendo, a tal fine, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f)”.

Pertanto, conclude la Seconda sezione della Corte di Cassazione, “la dichiarazione concorde del ricorrente nell’atto notarile non può considerarsi idonea a determinare in sé l’esclusione della comunione dall’acquisto fatto dalla controricorrente (acquirente in forma esclusiva), caratterizzata come è dal solo richiamo alle conseguenze giuridiche dell’atto”.
La Cassazione conferma quindi la necessità che, ai fini della esclusione di un bene dalla comunione legale, il coniuge non acquirente manifesti in modo espresso la sua volontà, essendo insufficiente la sola conferma della dichiarazione del coniuge che acquista a titolo personale.

 

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