Possibile la “protezione sussidiaria” se al richiedente non è garantita la libertà religiosa

IL CASO. Il Tribunale di Venezia, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da un cittadino originario del Senegal, gli riconosceva la sola protezione sussidiaria che gli era invece stata negata dalla Commissione Territoriale di Verona per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente asilo si era infatti rivolto alla Commissione per ottenere protezione, in quanto sosteneva che il suo rientro in Patria lo avrebbe esposto a seri rischi poiché egli, convertito al cristianesimo, si “era rifiutato di diventare sacerdote delle religione professata dal padre che morendo aveva lasciato a lui, tale incarico, secondo la tradizione”.
La Corte d’appello di Venezia, successivamente adita dal Ministero dell’Interno, negava qualunque forma di protezione, riformando pertanto la decisione del Tribunale.
Ricorreva per Cassazione il richiedente asilo per tre motivi principali: a) nullità della sentenza per motivazione omessa in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; b) violazione di legge per non aver attivato la cooperazione officiosa volta a raccogliere informazioni sulla situazione del Paese di origine; c) violazione del criterio di valutazione della prova di cui all’art. 3 D.Lgs 251/07.

LA DECISIONE. La Corte, con ordinanza n. 2454/2019, dopo aver preliminarmente osservato che i motivi meritano congiunta trattazione in quanto connessi tra loro, li ha dichiarati fondati. La Corte Veneta aveva, infatti, escluso la concessione della protezione sussidiaria omettendo di attivare il dovere di cooperazione istruttoria sia con riferimento agli elementi indicati dal richiedente, anche alla luce di quanto dichiarato da un testimone, sia con riferimento alla situazione della Nigeria, in particolare della regione di origine del richiedente sulla base di attendibili fonti internazionali.
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, pur avendo il richiedente assolto all’onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, e pur ritenendo in astratto il racconto del richiedente coerente e preciso aveva omesso di far uso dei propri poteri istruttori ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 25 del 2008, per di più facendo implicitamente riferimento alla possibilità per il richiedente di trasferirsi in altra zona della Nigeria.
Pertanto, la Suprema Corte, ritenendo le affermazioni della Corte veneziana, oltre che illogiche, anche non conformi a diritto, nel richiamare i propri consolidati orientamenti, ha osservato che

“in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine di integrare i presupposti di cui all’art. 14, lettere a) e b), del d.lgs n.251 del 2007, è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del “Fumus persecutionis”, non essendo necessario che questi fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poiché tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello “status” di rifugiato politico” .

Ed ancora ha precisato che nel “caso di specie avuto riguardo alla libertà religiosa", il diritto alla protezione umanitaria “non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese di origine non ci sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali”.
E da ultimo ha ribadito che “il riconoscimento della protezione sussidiaria non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, nel quale egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs n.251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva”.
In conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

 

 

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