La Corte d’Appello di Napoli in equilibrio tra il diritto all’educazione religiosa e quelli alla libertà religiosa e alla salute

IL CASO. Nel decidere una separazione giudiziale relativa ad una “coppia mista”, il Tribunale di Avellino, dopo aver premesso di ritenere, ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, comprimibile il diritto dei genitori ad impartire un’educazione religiosa al figlio nel superiore interesse di questi, ha stabilito il divieto ad entrambi i genitori di impartire educazione religiosa alla figlia ultradodicenne, in quanto “l’educazione contemporanea di SA a due culti diversi potrebbe generare solo confusione e disorientamento perché a questa verrebbero imposti valori morali e modelli comportamentali di riferimento diversi ed incompatibili tra loro”.

La madre, testimone di Geova, aveva impugnato la sentenza di separazione limitatamente a questo punto del dispositivo per  tre motivi d’appello: a. perché la decisione avrebbe violato il preminente interesse della minore ad una relazione significativa con entrambi i genitori, ovvero ad apprendere e conoscere la loro cultura, i loro valori e credenze religiose, seguire le loro abitudini di vita; b. perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la minore avrebbe subito un danno dal conoscere due diversi orientamenti religiosi; c. perché la decisione avrebbe violato i principi costituzionali in tema di libertà religiosa.

Il padre, cattolico, si costituiva chiedendo la conferma della decisione del Giudice di prime cure eccependo che la dottrina religiosa dei Testimoni di Geova sarebbe gravemente dannosa per un equilibrato sviluppo psicofisico della minore in quanto le avrebbe  impedito di partecipare a quelle normali attività sociali che caratterizzano la vita dei ragazzi, quali feste di compleanno, ricorrenze annuali, partite di calcio…oltre che essere pericolosa per la sua stessa salute atteso che la religione impedirebbe le trasfusioni di sangue, le vaccinazioni, i trapianti.

LA DECISIONE. La Corte d’appello di Napoli, dopo aver ascoltato la minore, ha accolto l’appello proposto dalla madre, e riformando in toto il punto d) della motivazione della sentenza impugnata ha revocato il divieto ad entrambi i genitori di impartire un’educazione religiosa alla propria figlia prescrivendo però ad entrambi di seguire un percorso di mediazione e di assicurare alla figlia un percorso di sostegno psicologico; la Corte ha altresì stabilito, per l’ipotesi che la figlia necessiti di trasfusioni, che il padre possa esercitare la responsabilità anche disgiuntamente dalla madre.

Gli argomenti sommariamente trattati dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli sono di così ampio respiro che avrebbero meritato, da parte dei Giudici partenopei, un ben maggior approfondimento.

Revocando infatti il divieto imposto ad entrambi di impartire la rispettiva educazione religiosa, sembra invero che la Corte abbia privilegiato, rispetto al diritto alla libertà religiosa della figlia “l’egoistico” diritto dei genitori di trasmettere a costei le loro diverse tradizioni e i loro diversi valori.

Ma ha nel contempo ritenuto di dover porre una limitazione alla responsabilità genitoriale (della sola madre) per l’ipotesi di ricovero ospedaliero della figlia che comporti necessità di trasfusioni, ad evitare il possibile pregiudizio del diritto alla salute, e di prescrivere ai genitori (con un affievolimento quindi della responsabilità di entrambi) di affidarsi al servizio sociale per contenere la pericolosità, derivante dall’alta conflittualità tra di loro manifestatasi proprio sul piano delle rispettive scelte religiose, per lo sviluppo equilibrato della personalità della minore.

La decisione risente però della mancanza di un’approfondita indagine della vicenda in concreto. Non risulta infatti accertato da un lato se i genitori durante la vita familiare avessero concordato una scelta in punto religione, poi compromessa dal conflitto generatosi tra loro, e dall’altro, non sembra essersi tenuto conto, alla luce della dichiarazione della ragazza in sede di ascolto di desiderare di seguire la mamma nella sua pratica religiosa, della sua autodeterminazione.

L’ordinamento italiano infatti sembra, nella specifica materia laddove all’art. 1 della legge n.281/1986 stabilisce che il minore a 14 anni acquisisce il diritto di esercitare autonomamente la scelta facoltativa se avvalersi o meno dell’ora di religione nella scuola pubblica, aver optato per riconoscere al ragazzo ultra quattordicenne, non più bambino, una significativa rilevanza all’autodeterminazione e che egli possa  considerarsi titolare di una situazione giuridica perfetta, rivendicabile sia nei confronti dei genitori che dello Stato.

In conclusione, dalla vicenda si evince l’estrema difficoltà di cristallizzare il best interest of the child in schemi predefiniti. Appare infatti sempre più necessario che la valutazione di tale interesse, nell’ottica del rispetto della pluralità di modelli educativi del minore, non sia lo strumento per introdurre, nel processo e nel conseguente giudizio, standard di valutazione medi o convinzioni personali del giudice, dovendo invece essere diretto a soddisfare l’interesse di quel particolare minore, cresciuto ed educato nel suo particolare nucleo familiare e tenendo presente la realtà concreta delle sue pulsioni, desideri progetti ed aspettative.

 

 

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