Per la Cassazione non sempre le esigenze della prole prevalgono su quelle del comodante

IL CASO. Tizio e Caia avevano convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Messina, Mevio e Sempronia, perché venissero condannati al rilascio dell’appartamento che avevano loro concesso in comodato “affinché fosse adibito a residenza familiare, in attesa di reperire una migliore soluzione abitativa”.

Ed avevano giustificato la domanda con “l’insorgenza di uno stato di urgente ed imprevedibile bisogno, costituito dalle loro precarie condizioni di salute e dalla necessità di affrontare cospicue spese mediche”.

Si era costituita in giudizio la sola Sempronia, chiedendo il rigetto della domanda.

La sentenza con cui il Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda dei comodanti era stata confermata dalla Corte d’Appello, in quanto i comodatari “non avevano dimostrato” né “il carattere precario del comodato … che non poteva essere risolto sulla base della mera manifestazione di volontà dei comodanti (art. 1810, primo comma, cod. civ.), stante il vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari”, né “l’urgente ed imprevedibile bisogno indicato dagli appellanti (art. 1809, cpv., cod. civ.) … perché la documentazione prodotta confermava solo la ‘ricorrenza di patologie correlate all’età e tali da non richiedere un esborso mensile particolarmente elevato’, al punto da giustificare la richiesta di restituzione del bene in questione”.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina Tizio e Caia avevano proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi.

In particolare, col primo, essi avevano lamentato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809, 1810, 1362 e ss., e 2697 del codice civile”, in quanto “non è onere dei comodanti dimostrare la natura precaria del contratto, bensì è onere dei comodatari provare che la concessione dell’abitazione in godimento sia avvenuta per la destinazione del bene alle esigenze familiari. Il fatto che non fosse stato stipulato alcun contratto scritto dimostrerebbe che tale destinazione era esclusa. Vi sarebbe stata, quindi, una violazione delle regole sull’onere della prova”.

Col terzo motivo i comodanti avevano, poi, censurato la sentenza per “violazione e falsa applicazione dell’art. 1809 cod. civ.”, perché “la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente quell’urgente ed imprevedibile bisogno che consente di esigere la restituzione del bene. In particolare, … l’età anziana dei ricorrenti, i loro modesti redditi di pensione e la circostanza che l’abitazione oggetto del comodato sia l’unica risorsa a disposizione dei ricorrenti”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17332/2018, ha accolto il ricorso proposto dai comodanti.

Nel farlo, ha richiamato i propri precedenti (in primis la sentenza a Sezioni Unite n. 20448/2014) in tema di comodato d’immobile adibito a casa familiare:

“1) il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell’abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l’esistenza di una destinazione dell’immobile a casa familiare, ha l’onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento;

2) ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente;

ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

La successiva sentenza 21 novembre 2014, n. 24838, poi, ha specificato che la destinazione a residenza familiare deve essere positivamente accertata e che, in mancanza, deve essere adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del contratto di comodato”.

La Corte d’Appello ha rilevato che la sentenza impugnata “non risulta aver fatto buon governo di tali principi”.

Infatti, “dovevano essere i comodatari, nella specie, a dimostrare che il contratto fosse stato concluso per esigenze di tutela della famiglia e della prole, esigenze persistenti anche nel momento in cui la richiesta di cessazione del comodato era stata proposta”.

Inoltre, “non risulta che [Sempronia] abbia contestato che l’immobile del quale si chiede la restituzione fosse l’unico a disposizione dei due odierni ricorrenti; senza contare che l’età avanzata degli stessi, di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese mediche, avrebbe dovuto essere considerata un fattore decisivo, tanto più in considerazione della data risalente del comodato e dell’età dei figli dei convenuti, uno dei quali è ormai maggiorenne. A tutto ciò va aggiunto, infine, l’obbligo di assistenza che grava comunque sui figli in favore dei genitori anziani (art. 433 cod. civ.) e che non consente di porre sulle spalle di questi ultimi una sorta di onere permanente di contribuzione al mantenimento delle più giovani generazioni”.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha, quindi, rinviato il giudizio alla Corte d’Appello di Messina, perché questa, in diversa composizione, riesaminasse il merito “alla luce dei principi suindicati”.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli