L’incidenza del diritto di abitazione nella determinazione del valore del bene da dividere

Con l’ordinanza n. 33069/2018 la Cassazione civile, uniformandosi ad un precedente orientamento (Cass. 17.09.2001 n.11630 e Cass. 09.09.2016 n.17843), ha riaffermato il principio per cui, in sede di scioglimento della comunione legale, il diritto di abitazione del coniuge assegnatario deve essere escluso dalla determinazione del valore di mercato del bene, qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto di godimento, perché diversamente si realizzerebbe un indebito arricchimento a favore del coniuge assegnatario.   
La Corte d’Appello di Torino aveva, invero, confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Torino, che nel giudizio di scioglimento della comunione legale, al fine della valutazione economica del bene costituente la casa familiare, aveva tenuto conto del vincolo derivante dall’assegnazione del bene stesso, sebbene l’immobile fosse stato attribuito per intero, in sede di divisone, al coniuge assegnatario.
La decisione si adeguava ad alcuni precedenti giurisprudenziali di segno opposto, tra cui la pronuncia della Cassazione 22.04.2016 n. 8202 (con riferimento a Cass. 2004 n. 20319), che in merito aveva ritenuto che “l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limiti di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura”. La sentenza sottolineava inoltre “l’esigenza di considerare tutta la situazione giuridica del bene al momento della divisione”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.33069/2018, contrariamente a tale orientamento e a quanto deciso in sede di merito, ha invece precisato che

"l’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art.155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora (come avvenuto nel caso di specie) l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale”.

La Corte osserva ancora che, nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione, non può non considerarsi il fatto che “in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare, che perciò si estingue automaticamente, e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli”.
Da ciò deriva che

“in sede di valutazione economica del bene “casa familiare” nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve, pertanto, influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge”.

In precedenza la Corte aveva ritenuto superfluo investire del contrasto le Sezioni Unite, ritendo corretto questo orientamento, già espresso da Cass. 17.09.2001 n.11630 e da Cass. 19.12.2014 n.27128 che, con considerazione ritenuta decisiva, aveva precisato che, "ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell’effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l’assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l’intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione”.

 

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