L’esistenza di una casa “familiare” al momento del decesso del coniuge è il presupposto del diritto di abitazione del superstite

Con l’ordinanza n. 15277/19, depositata il 5.6.2019, la Suprema Corte affronta un tema molto interessante relativo al diritto di abitazione del coniuge superstite previsto dall’art. 540, comma 2, c.c..

IL CASO. Tizio, deceduto il 26.2.97, aveva disposto per testamento, in favore del coniuge separato Tizia, un legato di usufrutto generale.
Tizia proponeva azione di riduzione della disposizione testamentaria, che però veniva respinta sia in primo che in secondo grado di giudizio.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello qualificavano infatti il legato di usufrutto generale, disposto dal marito in favore della moglie Tizia, quale legato in sostituzione di legittima, con l’effetto che, non avendo Tizia (secondo i giudici di merito) preventivamente rinunciato al legato sostitutivo, la stessa era decaduta dalla possibilità di agire in riduzione ex art. 551, I° comma, c.c..
Più precisamente la rinuncia effettuata dal coniuge superstite era stata ritenuta tardiva, in quanto la legataria, avendo goduto della casa di abitazione del de cuius, aveva già posto in essere atti di esercizio del diritto oggetto del legato (essendo quello di abitare nell’ex casa coniugale compreso nell’usufrutto generale di cui al testamento).
Tizia ricorreva quindi per Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.p.c., in relazione agli artt. 540 e 548 c.c..
In particolare, la ricorrente sosteneva che l’utilizzo della casa coniugale non era avvenuto in forza del diritto di usufrutto lasciatole per testamento dal marito, ma bensì quale esercizio del diritto di abitazione ex lege ex art. 540, comma 2, c.c.. Pertanto Tizia sosteneva di non aver compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato incompatibili con una volontà di rinunziavi.

LA SENTENZA. La Suprema Corte rigettava il ricorso promosso da Tizia, ritenendo che

con la cessazione della convivenza dei coniugi, avvenuta con la separazione consensuale, più non poteva configurarsi esistente una casa familiare del de cuius sulla quale la moglie potesse esercitare il diritto di cui all’art. 540, comma 2, c.c..

Né secondo gli Ermellini poteva opporsi il fatto che la casa familiare fosse stata attribuita al coniuge in virtù degli accordi di separazione consensuale.

Ciò in quanto il fatto che i coniugi al momento dell’apertura della successione di Tizio non fossero più conviventi era elemento sufficiente per escludere la sussistenza di una casa familiare.

La Suprema Corte ha argomentato che la decisione assunta aderisce ad un orientamento già espresso dai Giudici di legittimità, secondo cui “i diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite dall’art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del “de cuius”, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare (Cass. n. 13407/2014)”.
Inoltre, rimarca la Cassazione, è principio pacifico in giurisprudenza che “il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540 comma 2 c.c.), può avere ad oggetto soltanto l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare (Cass. n. 4088/2012)”.
In conclusione, il principio espresso dall’ordinanza in commento

impone di verificare all’apertura della successione di un coniuge la concreta sussistenza di una casa ‘adibita a residenza familiare’,

come recita l’art. 540, II° co., c.c., con la conseguenza che, in difetto, il diritto di abitazione del coniuge superstite, di cui alla norma citata, non potrà dirsi configurabile.

 

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