Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, non sono ammissibili contestazioni generiche all’accertamento delle capacità genitoriali avvenuto nel procedimento di adottabilità

IL CASO. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza 14.9.2017, ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori di un minore avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Genova dichiarativa dello stato di adottabilità del figlio.
Secondo la Corte d’Appello di Genova, infatti, il quadro familiare emerso durante la procedura di adottabilità, aperta su segnalazione della struttura ospedaliera alla nascita del minore, ha evidenziato una compromissione della capacità genitoriale “sia sul piano dell’accudimento, sia su quello relazionale (comportamento ritenuto inaffettivo)” di tale gravità da causare dannose conseguenze fisiche e psichiche sul minore. Il “profondo disagio emotivo” del bambino rilevato dai servizi sociali li aveva addirittura indotti a sospendere gli incontri protetti figlio-genitori.
Sulla base di ciò, escluse sia la possibilità di un recupero, in tempi brevi, delle capacità genitoriali, sia l’idoneità della nonna a prendersi cura del bambino stante l’età avanzata, il Giudice dell’impugnazione ha ritenuto sussistere, in accordo con la sentenza del Tribunale per i minorenni, i presupposti prescritti dall’art. 8 l. n. 184/1983.  
Avverso tale decisione i genitori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Lamentando la mancanza di un rigoroso accertamento delle loro capacità genitoriali da parte della Corte d’Appello e la mancanza di imparzialità da parte degli operatori dei servizi sociali, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 8 della l. n. 184/1983.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6519/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto generico e non fondato su un’effettiva critica della ratio decidendi.
Secondo la Corte, da un lato il riferimento alla parzialità degli operatori dei servizi sociali nella redazione delle proprie relazioni avrebbe costituito “fatto nuovo” e dall’altro i ricorrenti avrebbero omesso di contestare specificamente le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’appello di Genova di cui hanno chiesto la riforma, in particolare quelle riguardanti la propria inadeguatezza allo svolgimento del ruolo genitoriale.
Ribadisce, infatti, la Suprema Corte che

“il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n. 25332/14)”.

Ciò tanto più, va aggiunto, dopo la novella che ha modificato il disposto del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che ha ridotto le ragioni di censura della motivazione della sentenza al solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

 

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