Non basta il legame affettivo col padre per escludere l’adottabilità, ma occorre accertare la sua capacità di accudimento

IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Torino aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, il cui padre aveva commesso una serie di reati.

La Corte d’appello di Torino, su ricorso del padre, riformava la sentenza del TM, revocando la dichiarazione di adottabilità del figlio minore e disponendo la permanenza del minore presso la famiglia affidataria per un tempo sufficiente a consentire il graduale ricostituirsi del rapporto padre/figlio, dando incarico ai Servizi sociali territoriali di garantire la ripresa dei rapporti anche con altre figure parentali.

Ricorreva per Cassazione il tutore provvisorio del minore con sei motivi: a) nullità della sentenza per non essere stata ascoltata la famiglia affidataria come previsto dalla legge; b) ultra petita da parte della Corte che aveva riconosciuto al padre capacità genitoriali superiori a quelle emerse in sede di ctu.; c. d. e.) mancata valutazione della totale assenza di progettualità paterna nell’educazione del figlio, che aveva portato la Corte ad errare nel considerare insussistente lo stato di abbandono del minore anche in relazione alla mancata collaborazione con i Servizi; f) aver privilegiato e fatto prevalere l’accertato legame affettivo figlio/padre sulle carenze genitoriali di accudimento sia materiale che educativo di quest’ultimo.

LA DECISIONE. La Corte, dopo aver preliminarmente ribadito che i motivi meritavano congiunta trattazione, tenuto conto che erano tutti relativi ai presupposti integrativi dello stato di abbandono del minore e ai conseguenti termini di accertamento dello stato per la sua adottabilità, ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando alla sezione Minorenni della Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse nullo per violazione della normativa integrata dalla giurisprudenza di legittimità e che la motivazione non argomentasse correttamente l’interpretazione dei fatti, da un lato avendo omesso di sentire la famiglia affidataria e dall’altro per non aver preso in debita considerazione quanto emerso in sede di ctu, in particolare i precedenti del padre che avevano coinvolto anche la sicurezza e l’incolumità del minore nonchè la mancata collaborazione con i Servizi e la carenza di una progettualità genitoriale.

Pertanto, la Corte, pur confermando che il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia di origine e che tale diritto va garantito traverso interventi volti a rimuovere le situazioni di difficoltà e disagio, ha affermato però che per escludere lo stato di abbandono, che rappresenta il presupposto dello stato di adottabilità, occorre accertare la capacità di accudimento e di cura del figlio da parte dei genitori o le loro capacità di recupero in tempi rapidi, non essendo sufficiente il legame affettivo padre/figlio.

 

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