TSO illegittimo protrattosi per 32 anni: niente risarcimento del danno biologico ma solo del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili

IL CASO. Nel 2008  A.G. adiva il Tribunale di Catanzaro per ottenere la condanna dell’ente ospedaliero psichiatrico in cui era stato ricoverato  per  32 anni, in quanto abbandonato dalla madre all’età di nove anni. Non essendogli mai stata fatta alcuna diagnosi di malattia mentale, né mai prescritti psicofarmaci, chiedeva che, riconosciuta l’illegittima condotta dell’ospedale psichiatrico che lo aveva privato di diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale la dignità e il decoro, il Tribunale volesse riconoscergli il risarcimento del danno esistenziale, morale e biologico patito anche in ragione dell’astratta configurabilità dei reati di cui agli artt. 605,610 e 623 c.c., condannando l’ospedale ex art. 1218 c.c.

Si costituiva in giudizio l’Azienda ospedaliera provinciale di Catanzaro, quale ente gestore dell’ospedale psichiatrico, chiedendo la reiezione della domanda, mancando il nesso causale tra la condotta del nosocomio e i danni lamentati,  in quanto la permanenza dell’attore nella struttura era avvenuta, fino alla maggiore età, per ragioni umanitarie dettate dall’abbandono della madre e che successivamente lo stesso era rimasto volontariamente ospite del nosocomio che nel frattempo era stato trasformato in casa famiglia.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 2013, condannava l’Azienda ospedaliera al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in cinquantamila euro, per avere l’ente omesso di segnalare alle autorità competenti lo stato di abbandono morale e materiale in cui versava il minore così privandolo del diritto ad una famiglia e comunque a vivere in un ambiente sano ed equilibrato
Escludeva però il risarcimento del danno biologico.

La Corte d’appello di Catanzaro, nel 2017, confermava la sentenza di primo grado sia in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale che ala negazione di un risarcimento per il danno biologico, rilevando da un lato che per oltre 20 anni l’attore era rimasto nel nosocomio volontariamente e dall’altro che il medesimo aveva richiesto genericamente il ristoro dei danni, senza indicarne natura e tipologia.

L’interessato ricorreva per cassazione per tre motivi: a) illegittimità del ricovero “volontario” per mancanza di informazioni e consenso non essendogli mai stata prospettata la possibilità di essere dimesso; b) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello; c) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di danno biologico e della violazione della libertà personale: in particolare a fronte dell’illegittima privazione della libertà personale si sarebbe verificata nel paziente, per tutta la durata del ricovero (durato tutta la giovinezza), una sofferenza analoga a quella del soggetto sottoposto a misure limitative della libertà personale in assenza dei presupposti di legge. Conseguentemente riteneva dovesse applicarsi, in via analogica, la disciplina dettata in tema di riparazione per ingiusta detenzione.

LA DECISIONE. La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi, ritenendo l’inammissibilità del primo perché la richiesta di risarcimento per violazione del consenso informato rappresenta questione nuova mai posta nei precedenti gradi di giudizio, mentre la questione relativa al risarcimento per illegittimo ricovero era stata ampiamente motivata dalla Corte d’appello che aveva riconosciuto il solo danno patrimoniale, ritenendo non provato quello biologico.

Il secondo motivo veniva respinto perché il fatto che la Corte non avesse motivato in relazione a tutte le argomentazioni formulate dall’appellante non poteva integrare il vizio di omessa pronuncia.

Pure il terzo motivo veniva respinto, avendo la Corte ritenuto che

“in tale liquidazione risultano pertanto già comprese quelle sofferenze che l’A. lamenta di aver subito per essergli stato precluso di coltivare gli studi e quindi di svolgere attività lavorative che richiedono un’istruzione, con la conseguenza che una nuova liquidazione comporterebbe un’ingiusta duplicazione di poste risarcitorie.

Si osserva infine che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità penale, nonostante sia indubitabile che il TSO illegittimo colpisca la persona in modo simile all’ingiusta detenzione perchè determina la restrizione della sua libertà personale ed effetti negativi sull’immagine, le relazioni ed il campo lavorativo, non è applicabile in via analogica in simile ipotesi la speciale disciplina dettata dagli art. 314 e 315 c.p.p. per le fattispecie di detenzione cautelare ingiusta disposta ed eseguita in un ambito penale”.  

 

 

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