Procreazione senza riconoscimento e (consapevole) disinteresse per il figlio naturale rendono inevitabile l’obbligo di risarcire il danno

La vicenda di cui si è occupata la sentenza n. 687/2019 della Corte d’appello di Bologna è molto simile a tante altre sempre più frequentemente oggetto di decisioni giudiziarie in materia di responsabilità civile del genitore naturale per la lesione del “diritto del figlio alla genitorialità”.

Una donna (ormai cinquantenne) aveva, invero, convenuto avanti al Tribunale di Bologna colui che indicava come il proprio padre naturale, esercitando nei suoi confronti l’azione di riconoscimento della paternità, nonché quella per il risarcimento del danno non patrimoniale (oltre che di quello da perdita di lavorative).

Il Tribunale aveva accolto la prima domanda, sulla base della prova testimoniale resa dalla madre dell’attrice e da un’amica di questa, nonché della “prova scientifica” costituita da una CTU immunoematologica che aveva restituito un responso secondo il quale “la probabilità di paternità è pari al 99,999999% che corrisponde “… al predicato verbale di paternità praticamente dimostrata””.

Ed aveva accolto pure la seconda, seppur limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale, che era stato liquidato in via equitativa in € 70.000.

Il soccombente aveva proposto appello, censurando entrambi i capi della sentenza.

Respinte le censure dirette ad impugnare il riconoscimento di paternità, sulla base di un’accurata analisi delle prove testimoniali e dell’esito dell’anzidetta prova scientifica, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato pure quelle rivolte a criticare la condanna al risarcimento del danno.

Al riguardo l’appellante aveva contestato che nella sua condotta potessero ravvisarsi gli estremi della colpa grave, oltre che di un “suo ostinato rifiuto del riconoscimento” della figlia.

Quanto al primo aspetto, la Corte osserva che l’uomo era stato “consapevole di essere il padre” dell’appellata “fin dal momento della conoscenza dello stato di gravidanza” della madre “o almeno dal momento della nascita della appellata”.

In proposito occorre precisare che l’uomo aveva intrattenuto con la madre di costei una lunga e stabile relazione, interrotta solo in corrispondenza del quarto mese di gravidanza della donna, per essere ripresa, dopo il fallimento di un infelice matrimonio di quest’ultima con altra persona (che pur aveva accettato di riconoscere la bambina), proseguendo quindi per molti anni, nonostante il matrimonio dell’uomo.

Malgrado la comprensibile intimità di un simile rapporto, perdurato per “circa trenta anni”, e le sue intuibili ricadute nei rapporti con la figlia, l’appellante si era “limitato ad incontrare ogni tanto l’odierna appellata, mostrandosi scarsamente interessato all’instaurazione di un solido rapporto” con lei, astenendosi dal riconoscerla e addirittura opponendosi “strenuamente alla domanda di riconoscimento giudiziale della paternità… pur dopo la prova scientifica espletata, le cui risultanze devono considerarsi… pienamente attendibili e sicure”, al punto da impugnare la sentenza di primo grado che tali risultanze aveva recepito.

Né il comportamento dell’uomo poteva essere giustificato dal fatto che “qualche tempo dopo la nascita” della bambina la madre di lei “si fosse sposata” con una persona che aveva accettato di riconoscerla, poiché, avendo l’appellante “continuato a frequentare la [donna] anche dopo la nascita della bambina, non poteva non essere a conoscenza della brevissima durata del matrimonio predetto”, al punto di aver poi ripreso, e lungamente mantenuto, la sua relazione con la donna.

Tale fatto, quindi, non gli avrebbe certo impedito di “assumere un ruolo diverso nei confronti della figlia, sia nei rapporti sociali che in quelli effettivi”, dovendosi piuttosto osservare che “avrebbe potuto impugnare egli stesso, per difetto di veridicità, il riconoscimento” anzidetto, per poter riconoscere l’appellata “come propria figlia”.

Conseguentemente la Corte ha ritenuto che l’appellante avesse privato costei “di un solido rapporto con la figura paterna sia nell’infanzia che nell’adolescenza e nell’età matura”, rifiutandola al punto di opporsi “anche contro ogni evidenza scientifica” alla dichiarazione giudiziale di paternità, condotta questa che la Corte stessa ha mostrato di ritenere “gravemente colposa”.

Tanto premesso in fatto, la sentenza succitata ha richiamato, in diritto, i principi dettati in materia di “responsabilità civile genitoriale” dalla giurisprudenza di legittimità (in special modo da Cass. civ. nn. 2605/2013 e 3079/2015).

Al centro dei quali vi è il “diritto del figlio alla genitorialità”, costituzionalmente protetto con “un elevato grado di riconoscimento e tutela… dagli articoli 2 e 30 della costituzione, oltre che dalle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento”.

La violazione di tale diritto integra quindi “gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta a risarcimento dei danni non patrimoniali”.

Sussistendo, poi, un “automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c.”, la procreazione cui non segua “il riconoscimento” del figlio naturale e “l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore”, dà luogo di per sé stessa a responsabilità aquiliana e, quindi, al suddetto diritto al risarcimento del danno. 

Precisa la Corte che il diritto in questione, e cioè “il diritto del figlio a essere educato e mantenuto dei genitori” è “direttamente collegato il semplice fatto materiale della procreazione”, avendo il figlio “diritto a condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, sia nella sfera sociale”.

Ragion per cui, in caso di violazione del diritto in questione, qualora venga offerta prova (anche solo presuntiva) dell’"elemento soggettivo” della colpa (o del dolo) del genitore, in termini di consapevolezza del rapporto di filiazione e di rifiuto delle sue conseguenze, e del danno ingiusto recato, in termini di “vuoto affettivo e sociale” sofferto dal figlio, questi ha diritto di essere risarcito per il pregiudizio così sofferto.

Correttamente, quindi, secondo la Corte felsinea, il Tribunale aveva accolto la domanda dell’appellata relativa alla privazione patita ad opera di colui che non si era “comportato mai come padre… nei rapporti personali e sociali”, cagionandole in tal modo una “grave sofferenza per la consapevolezza di non essere stata desiderata ed accolta come figlia”.

Confermata la decisione assunta dal giudice di primo grado, pertanto, la Corte ha avvallato pure la misura del risarcimento, liquidato in € 70.000, affermando il principio per cui, ai fini del ristoro del danno “da responsabilità genitoriale”, può essere assunta come “parametro di riferimento” la tabella del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, seppure in via meramente analogica e con l’applicazione di correttivi”.

Cosa che la sentenza di primo grado aveva fatto, tenendo presente che per la perdita del rapporto figlio – genitore l’edizione del 2014 della suddetta tabella prevedeva un valore (che erroneamente la sentenza definisce come quello) “minimo” (trattandosi in realtà del valore “standard”) di € 163.990,00, somma che doveva essere adattata al diverso caso di una figlia che era “cresciuta senza il sostegno del proprio padre ed anzi ben sapendo che il padre biologico non si comportava come tale neppure nei rapporti personali”, come il Tribunale aveva fatto.
 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli