No alla revisione dell'assegno di mantenimento per fatti preesistenti alla separazione (anche se non considerati)

IL CASO. Con decreto pronunciato all’esito di un procedimento per la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, la Corte d’appello di Napoli accoglieva la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, dovuto alla moglie separata, proposta dal marito di costei, secondo il quale, in sede di separazione, non sarebbero stati sufficientemente compresi, valutati ed apprezzati gli effetti dell’intervenuto fallimento di una società nella quale egli aveva investito le proprie risorse, acquistando obbligazioni per somme rilevanti.
Ai sensi degli artt. 156 c.c. e 710 c.p.c., i provvedimenti anche economici relativi ai coniugi ed ai figli, adottati con la sentenza di separazione, possono essere modificati in ogni tempo, previo ricorso avanti al Tribunale da parte di uno o di entrambi i coniugi, qualora “sopravvengano giustificati motivi” ossia qualora sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza di separazione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli aveva ravvisato come “giustificato motivo”, idoneo a rivedere le determinazioni della sentenza di separazione e a ridurre l’assegno di mantenimento, il fallimento della società intervenuto prima della separazione dei coniugi.
Spiegava, infatti, la Corte territoriale che, pur essendo detto fallimento un fatto antecedente la sentenza di separazione e pur essendo la circostanza nota al marito, verosimilmente egli, non avendo potuto apprezzarne immediatamente gli effetti negativi, non aveva sottoposto al Giudice della separazione la questione affinchè quest’ultimo ne tenesse conto nella quantificazione dell’assegno di mantenimento da versare alla moglie.  
Contro il predetto decreto la moglie proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione degli artt. 156 c.c. e 710 c.p.c.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28436/2017, ha accolto il motivo di ricorso proposto dalla moglie, alla luce del principio, consolidato in giurisprudenza (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 11488/2008 e n. 14093/2009) secondo cui “i giustificati motivi”, idonei a rivedere le determinazioni adottate in quella sede, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale la sentenza di separazione era stata emessa.

Di conseguenza, chiarisce la Corte di Cassazione, non possono essere considerati fatti nuovi sopravvenuti i fatti preesistenti alla separazione, che, per qualsiasi motivo, non sono stati presi in considerazione in quella sede perché tali fatti avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in sede di separazione, in quanto già noti al resistente.

 

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