L’azione di regresso del genitore che ha adempiuto ai propri obblighi contro quello inadempiente

L’ordinanza n. 21364/2018 della Cassazione civile ha riaffermato il principio, espressione di un consolidato orientamento, per il quale il diritto di regresso del genitore adempiente, nei confronti dell’altro genitore, per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, sorge solo con l’accertamento dello status in capo all’altro genitore naturale.
La Corte precisa inoltre che è consentita la proponibilità dell’azione di regresso da parte del genitore adempiente unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, anche se l’esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status.
Con la conseguenza che

l’azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell’altro genitore, non è utilmente esercitabile se non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale”.


La Corte d’Appello di Roma aveva invero confermato la decisione di primo grado, pronunciata in un giudizio promosso dal figlio nei confronti del padre naturale, che aveva condannato il padre al risarcimento del danno non patrimoniale, causato dalla violazione degli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione, respingendo invece la domanda di danno patrimoniale per perdita di chances, stante la mancanza di elementi probatori, e quella di rimborso della quota parte delle spese sostenute esclusivamente dalla madre defunta per il suo mantenimento.
Ciò per la ragione che l’accertamento della paternità naturale, con sentenza passata in giudicato, era intervenuto a distanza di anni dal decesso della madre e quindi alcun credito per esercizio del diritto di regresso era entrato nel patrimonio della defunta, trasmissibile al figlio, suo erede.
La Corte di Cassazione, completa la motivazione dell’ordinanza, richiamandosi ad altra decisione (Cass.7960/2017), con la quale ha chiarito che “l’obbligazione di mantenimento del figlio si collega allo status genitoriale ed assume di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, cosicchè l’altro genitore il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente parte quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art.1299 c.c, nei rapporti fra condebitori solidali, ma la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia, alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili”.
Nel caso esaminato, essendo intervenuto l’accertamento dello status di padre naturale, successivamente alla morte della madre, non poteva neppure ritenersi sorto un diritto disponibile al rimborso delle spese, trasmissibile agli eredi (e, dunque, al figlio che, nel caso specifico, aveva agito in giudizio in tale veste).

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli