Litisconsorzio necessario in materia di azione di annullamento del testamento

Con ordinanza n. 33302 del 17.12.19, la Corte di cassazione ha affermato che nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione del testamento nel suo complesso sono parti necessarie non solo i soggetti contemplati nel testamento, ma anche coloro che succederebbero per successione legittima ove l’atto di ultima volontà fosse invalidato.
 
IL CASO. Tizia decedeva senza coniuge, né discendenti. Il fratello Caio conveniva in giudizio i quattro eredi testamentari, nonché l’esecutore testamentario, per la declaratoria dell’invalidità del testamento pubblico della defunta per incapacità naturale della testatrice e la conseguente apertura della successione legittima in proprio favore, quale unico erede ex lege.
 
Il Tribunale accoglieva la domanda e disponeva l’annullamento del testamento, statuendo che l’eredità era devoluta all’attore (ed, a seguito del decesso del medesimo, ai suoi eredi).
 
I convenuti proponevano appello contro la sentenza, deducendo, fra gli altri motivi, il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non erano stati chiamati in giudizio gli altri soggetti contemplati nel testamento.
 
La Corte d’appello rigettava l’eccezione, in quanto affermava che i soggetti non chiamati in causa non avevano la qualità di eredi, ma di legatari e confermava la sentenza di primo grado.
 
Seguiva quindi la proposizione di ricorso per Cassazione.
 
LA SENTENZA. Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza, in quanto la Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di difetto di contraddittorio, nonostante non fossero stati chiamati in causa la sorella della testatrice e gli altri soggetti contemplati nel testamento. Ritenevano inoltre che l’intervento volontario, nel giudizio di appello, della sorella della testatrice, non avesse sanato l’originario vizio del contraddittorio.
 
Con gli ulteriori motivi di ricorso, i ricorrenti censuravano la decisione di secondo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la qualità di legatari e non di eredi ai soggetti contemplati nel testamento e non chiamati in causa dall’attore in primo grado.
 
Secondo gli stessi, l’annullamento del testamento avrebbe comunque posto nel nulla anche le disposizioni a titolo particolare e pertanto anche questi soggetti dovevano reputarsi litisconsorti necessari.
 
La Corte ha accolto i motivi di ricorso, affermando che
 
“nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al de cuius per legge, ove l’atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido,
 
tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge; pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi” (Cass. n. 8728/2005; n. 4452/2016)”. Inoltre gli Ermellini hanno precisato che “il principio si spiega perché l’impugnazione volta a far valere l’invalidità del testamento è rivolta ad ottenere una pronuncia in ordine ad un rapporto sostanzialmente unitario, e ha per oggetto l’accertamento di uno status che non sarebbe operante se la statuizione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, in quanto partecipi del rapporto stesso, sono interessati nella successione” (Cass. n. 1950/1962; n. 1261/1964; n. 1608/1975)”.
 
La Corte di legittimità ha altresì evidenziato che
 
a diversa conclusione si deve pervenire nel caso di un’azione diretta a far valere non l’invalidità del testamento nel suo complesso, ma l’invalidità di singole disposizioni. In questo caso il litisconsorzio necessario sussiste solo tra gli eredi legittimi ed i beneficiari della disposizione impugnata.
 
Per l’effetto, non ricorre un litisconsorzio necessario tra eredi ex lege e legatari nei giudizi concernenti la sola validità giuridica della istituzione di erede, senza contestazioni in ordine ai diritti dei legatari. L’accoglimento dell’impugnativa, infatti, porrebbe nel nulla l’istituzione di erede, ma non i legati che rimarrebbero negozi giuridici distinti.
 
Nel caso di specie, l’attore non aveva impugnato la sola istituzione di erede o comunque la singola disposizione testamentaria, ma aveva fatto valere l’incapacità naturale della testatrice, per ottenere l’annullamento dell’intero testamento. Per tale motivo, stante l’unitarietà e l’inscindibilità del rapporto dedotto in giudizio, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i beneficiari contemplati nel testamento era imprescindibile, fossero gli stessi chiamati a titolo di erede o di legatari. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell’intero giudizio e rimesso la causa al Giudice di primo grado, affinché provveda sulla necessaria integrazione del contraddittorio. 
 

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