Per la Cassazione l’intollerabilità della convivenza va intesa in senso “soggettivo”

IL CASO. Tizia aveva proposto domanda di separazione nei confronti del marito Caio avanti al Tribunale di Padova.
Quest’ultimo non si era costituito in giudizio ed il Tribunale aveva accolto la domanda “senza imporre alcun assegno di mantenimento stante la condizione di autosufficienza economica di entrambe le parti”.
Caio aveva proposto appello, rilevando la nullità del procedimento di primo grado “per non essere stato convocato a presenziare all’udienza presidenziale e per non avere ricevuto la notifica dell’ordinanza di fissazione dell’udienza davanti al giudice istruttore”, nonché chiedendo la rimessione della causa davanti al primo giudice.
Nel merito, aveva contestato la decisione che aveva accertato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni unilaterali della moglie “non confermate da allegazioni probatorie né da accertamento officioso”.
La Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato la nullità del procedimento di primo grado per “mancata convocazione dell’odierno ricorrente per l’udienza di comparizione davanti al Presidente”. Tuttavia, aveva deciso la causa escludendo che ricorresse una delle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dal Codice di rito.
Nel merito, aveva ritenuto infondata la richiesta di accertare la non irreversibilità della crisi coniugale e posto a carico di Tizia un assegno di mantenimento mensile di 1.500,00 Euro in favore del marito.
Caio aveva proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi.
Coi primi due motivi, aveva sostenuto che “la dichiarazione di nullità del procedimento comportava la rimessione al primo giudice”.
Col terzo aveva, poi, rilevato che “non poteva dichiararsi la separazione in mancanza della prova della irreversibilità della crisi coniugale”, perché Tizia aveva “continuato a comportarsi come sempre nonostante l’azione in giudizio e [aveva] ripetutamente effettuato elargizioni di denaro in suo favore”.
Col quarto motivo Caio aveva chiesto che “subordinatamente l’assegno di mantenimento [fosse] rideterminato in 6.000 Euro mensili”.
Con il quinto motivo, aveva, infine, chiesto “di essere rimesso in termini per acquisizione documentale su redditi e cespiti patrimoniali” relativi a Tizia.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26084/2019, ha rigettato il ricorso.
Con riferimento ai primi due motivi, ha rilevato che la Corte d’appello di Venezia aveva correttamente dichiarato la nullità del procedimento di primo grado per “mancata convocazione dell’odierno ricorrente per l’udienza di comparizione davanti al Presidente”, decidendo la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice.
Ciò perché “nei procedimenti che iniziano con la notifica dell’atto di citazione, le disposizioni dell’art. 175 c.p.c., comma 2 e art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, non consentono che l’udienza fissata nell’atto introduttivo sia anticipata d’ufficio, sicché il provvedimento anticipatorio, se non notificato al convenuto, impedisce l’instaurazione di un rapporto processuale tra le parti ed è nullo e la nullità travolge gli atti successivi per violazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto non costituitosi; qualora, in tal caso, il convenuto contumace impugni la sentenza, il giudice di appello, esulando il caso da quelli previsti agli artt. 353 c.p.c. e segg., deve decidere la causa nel merito, dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività della stessa impedite (Cass. Civ. sez. I nn. 26361 del 7 dicembre 2011 e Cass. Civ. 8713 del 29 aprile 2015)”.
Con riferimento, poi, al terzo motivo, ha colto l’occasione per una disamina dell’elemento dell’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza:
Deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8713 del 29 aprile 2015). Infatti in tema di separazione tra coniugi,

la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi,

come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la L. 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 1164 del 21 gennaio 2014 e Cass. civ. sez. I n. 3356 del 14 febbraio 2007)”.
Con riguardo, poi, al quarto ed al quinto motivo, afferenti alla misura dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, il Giudice di legittimità ha osservato che “la sentenza della Corte distrettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui ‘la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi’. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra [Tizia] dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla misura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie”.

 

 

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