La domanda di modifica delle condizioni di separazione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di divorzio

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 27205/19 del 23 ottobre 2019. Riprendendo un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ. nn. 5062/17-17825/13-21091/05-8381/97), la Corte di legittimità ha ribadito che la sentenza di divorzio non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere sulle domande di revisione dell’assegno di separazione, introdotte con ricorso ex art. 710 c.p.c, qualora permanga un interesse delle parti alla definizione di tale ultimo giudizio.

IL CASO. Il marito aveva proposto ricorso ex at. 710 c.p.c., per ottenere la modifica delle condizioni patrimoniali della separazione, chiedendo sia la riduzione dell’assegno in favore della coniuge, sia di quello in favore della prole.

Il Tribunale di Ancona, invocando il principio del “ne bis in idem”, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto le stesse domande erano oggetto anche del pendente procedimento di divorzio.

La Corte d’appello di Ancona aveva respinto il reclamo, facendo proprie le argomentazioni del Giudice di primo grado.

Il marito aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’erronea applicazione del principio del “ne bis in idem” da parte della Corte di merito, la quale aveva confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso ex art. 710 c.p.c..

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato, ed ha rinviato le parti alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, per la decisione nel merito.

Nella motivazione i Giudici di legittimità hanno ribadito che

“… secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione … la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo…”.

Infatti, “la sentenza di divorzio … operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale … ancora in corso, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (in tal senso Cass. Civ. nn. 5062/17, 17825-19555/13, 21091/05)…”.

Tale interesse deve ritenersi escluso solo quando “…si richiedano entrambi gli assegni (di mantenimento e divorzile in favore del coniuge) per lo stesso periodo…” (Cass. Civ. nn. 16127/11, 7488/94), ciò accade qualora il Giudice del divorzio adotti i provvedimenti temporanei ed urgenti “…nel qual caso vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso…”.

In tal ipotesi l’assegno di separazione “…ben può convertirsi…” in assegno provvisorio ai sensi dell’art. 4 della Legge 898/70 (Cass. Civ. nn.28990/08, 515/86), con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di revisione.

 

 

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