Maltrattamenti in famiglia: un figlio in comune non basta ad integrare il reato

La Corte d’appello di Messina, in funzione di giudice del gravame, aveva confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina che aveva condannato Tizio per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno di Caia, madre del figlio comune.

Avverso tale decisione Tizio aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando, fra i vari motivi, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 572 c.p. nella parte in cui era stato ritenuto sussistente un rapporto di tipo familiare in ragione della mera sussistenza di un figlio comune.

In particolare, assumeva la difesa che, nonostante l’avvenuto concepimento del figlio, l’imputato non aveva mai convissuto con la p.o.. Inoltre, i fatti di cui all’imputazione si riferivano ad un periodo successivo alla nascita del figlio, quando i genitori conducevano vite del tutto autonome, collegate dalla mera gestione della prole.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento (n. 37628/19), ha accolto, nei termini di seguito meglio precisati, tale motivo di ricorso, annullando con rinvio la decisione impugnata.

Nel richiamare i principi di diritto da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità, i Supremi Giudici hanno ribadito che

presupposto indispensabile, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, è la sussistenza tra agente e vittima di una situazione giuridica, derivante dal rapporto di coniugio o dalla presenza di una stabile relazione affettiva, che determini l’affidamento reciproco e la presenza di vincoli di solidarietà ed assistenza, tali per cui le aggressioni fisiche e/o psichiche che la persona offesa subisce ledano la sua dignità, infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.

Tale legame è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza suscettibile di generare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, non rilevando la durata della convivenza, quanto piuttosto che sia stata instaurata in una prospettiva di stabilità (Cass. pen. n. 23830/2013; Cass. pen. n. 345/2019).

Gli Ermellini ricordano, inoltre, che in più occasioni si è affermato che il reato di maltrattamenti può configurarsi anche in assenza di un rapporto di convivenza more uxorio, quando tra soggetto agente e vittima sussista un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza e comunque in presenza di una stabilità di rapporti dipendenti dai doveri connessi alla filiazione (Cass. pen. n. 33882/2014). L’assenza di convivenza, tuttavia, in tali ipotesi veniva intesa come “cessata convivenza” e non nel senso di una convivenza mai instaurata.

La decisione in commento richiama anche diversi arresti giurisprudenziali che hanno ritenuto la sussistenza del reato di maltrattamenti in presenza di una relazione sentimentale che abbia comportato un’assidua frequentazione dell’abitazione della persona offesa, tale da ingenerare sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale, pur in difetto di convivenza (Cass. pen. n. 24688/2010).

Con riferimento al caso di specie e alla luce dei citati e condivisi orientamenti giurisprudenziali, la Suprema Corte evidenzia come in una situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione, ancorché in difetto di una, anche solo iniziale, materiale convivenza, non possa escludersi tout court l’applicabilità dell’art. 572 c.p.. Andrà, infatti, accertato se la filiazione non sia stata un esito occasionale dei rapporti sessuali, ovvero se, almeno nella fase iniziale del rapporto, si sia instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonomo rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.

Indagine questa che è stata devoluta al giudice del rinvio.

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