Il Tribunale di Nuoro si interroga sulla “convivenza” dei figli con il genitore divorziato e sull’assegno divorzile

Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 424 del 23.8.2018, riassume con un’articolata motivazione diverse questioni da tempo controverse.

In particolare quelle relative all’assegnazione della casa familiare in presenza di figli della cui convivenza con uno dei genitori si discute, poi quelle dell’assegno divorzile richiesto dalla moglie nel contesto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quanto al problema della convivenza, la sentenza presenta un profilo di particolare interesse nella parte in cui si occupa di un fenomeno sempre più diffuso, ovvero quello dell’allontanamento dei figli dalla casa coniugale, per ragioni di studio o lavoro.

Il Tribunale sardo parte dal concetto di convivenza, dandone una lettura conforme all’orientamento consueto e mai mutato della giurisprudenza, posto che la definisce (riguardo ai figli) la stabile dimora dell’interessato nella casa familiare con sporadici allontanamenti. Stabile dimora che è compatibile anche con l’assenza del figlio da casa per periodi non brevi, purché egli faccia ritorno regolarmente non appena possibile.

Tuttavia, tale concetto deve essere coniugato con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza in relazione ad una certa unità di tempo (mese, anno, semestre). Questo al fine di stabilire l’assegnazione della casa coniugale in ragione dell’interesse alla stabilità affettiva ed evolutiva dei figli.

Confrontando il criterio testè enunciato con i fatti di causa, il Tribunale rileva, però, che uno dei figli lavora e vive stabilmente fuori casa, rientrando solo una volta all’anno, mentre gli altri due studiano fuori sede e rientrano a Natale, Pasqua ed un mese d’estate.

Il Tribunale conclude, perciò, che non v’è ragione giuridica per disporre l’assegnazione della casa coniugale, perché non v’è convivenza e nessuno dei genitori può chiedere all’altro un contributo di mantenimento per i figli studenti.

Dunque, il Tribunale prende atto di un fenomeno sempre più diffuso nell’evoluzione delle relazioni familiari e nel costume di vita moderno, costituito dall’allontanamento dei figli dalla casa coniugale anche solo per ragioni di studio, il che determina la recisione del legame con la famiglia di origine sotto il duplice profilo della funzione e del significato della nozione di casa familiare e di quello del mantenimento.

I figli che escono di casa, recidendo la convivenza che richiede la stabile dimora, diventano adulti, psicologicamente affrancati dal luogo familiare chiamato casa e quando vi ritornano lo fanno in qualità di ospiti.

Le conseguenze sono rilevanti non solo dal punto di vista dell’assegnazione della casa coniugale, che trova la sua ragione solo nella convivenza con i figli, ma anche sul versante dell’assegno per il loro mantenimento.

Il venir meno della coabitazione comporta, infatti, pure quello del diritto del genitore alla corresponsione dell’assegno di mantenimento per il figlio, il che avrà, invece, diritto a percepirlo direttamente dal genitore onerato e/o comunque sarà l’unico soggetto attivamente legittimato al riguardo.

Sul punto si ricordano i noti precedenti della Suprema Corte che, con sentenze n. 1132/2005 e n. 4555/2012, si è puntualmente espressa in merito alla nozione e ai caratteri della convivenza dei figli con il genitore, decisioni che chiaramente costituiscono, soprattutto la seconda, il file rouge della sentenza ora in esame.

Il Tribunale di Nuoro prende, poi, in esame, con un’accurata ricognizione della giurisprudenza esistente (da SS.UU. n. 11490/1990 a SS.UU. n. 18287) il problema dell’assegno di divorzio.

La questione viene esaminata in modo tassonomico, ricordando con un rigoroso schema concettuale come

l’assegno, oggi, non abbia più e solo una funzione assistenziale legata alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma pure assistenziale-compensativa-perequativa, che impone di verificare se sussista uno squilibrio economico dovuto alla cessazione del matrimonio e di accertare il contributo che il coniuge in posizione deteriore abbia fornito alla vita familiare.

Conclude il Tribunale ricordando che “…l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.

Andrà, pertanto, accertata concretamente l’eventuale disparità economica fra i coniugi.

Nel caso che questa sussista e se sia stata conseguenza di scelte condivise e, qualora non sia superabile dal coniuge più debole, l’assegno dovrà essere idoneo (rectius: adeguato) a superare il divario, tenuto conto anche dei miglioramenti avvenuti medio tempore.

Una decisione, quella che si riporta, estremamente attenta a tracciare le linee di confine ed il percorso di quella ricerca del nuovo equilibrio post divorzile cui non sempre si riesce a giungere in modo soddisfacente.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli