I Poteri dell’Ads in tema di trattamenti sanitari

IL CASO. Con provvedimento del 23 marzo 2018, il Tribunale di Modena applica la recente legge n. 219/17 in tema di manifestazione del consenso/dissenso dell'incapace ai trattamenti medico-sanitari.

LA DECISIONE. Il Tribunale, in persona del Giudice Tutelare, accoglie la richiesta presentata dal padre di una donna “[...]  in stato di coma in emorragia subaracnoidea da rottura aneurisma di arteria comunicante  posteriore” di essere nominato amministratore di sostegno della figlia.  
La visita in reparto consente al Giudice di constatare che la paziente è in stato di incoscienza, trecheotomizzata, con sondino naso gastrico per alimentazione ed idratazione, e “per tale ragione ... è risultata impossibile ogni forma di interazione [...]”.
Trattandosi di persona “psichicamente menomata” ai sensi dell’articolo 404 c.c. il Giudice ravvisa la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della misura di protezione.
E, considerate le condizioni cliniche della beneficiaria, autorizza l’amministratore di sostegno a compiere non solo atti di gestione patrimoniale e di cura della persona, ma altresì a “[...] prestare il consenso (o rifiuto) per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari per la figlia [...]”, in quanto persona non consapevole e incapace di esprimersi.
Il giudice ritiene, infatti, che la recente legge n. 219/2017 abbia definitivamente superato l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che escludeva la rappresentanza in tema di diritti personalissimi, ovviamente con le cautele e le forme previste nel dettato normativo.
L’art. 3 comma 4, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di Oviedo, prevede oggi che il rappresentante legale dell'incapace può e deve esprimere il consenso/dissenso al trattamento sanitario, in vece del paziente privo o con limitata consapevolezza, ferma tuttavia l’imprescindibile valorizzazione (ove possibile) della volontà del beneficiato.

Spetta quindi all'amministratore di sostegno, che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, manifestare il consenso informato o il rifiuto alle cure che risponda al best interest dell’amministrato, ovviamente non in base alle proprie personali convinzioni (giuridicamente irrilevanti), ma all’esito della ricostruzione della volontà della persona assistita.

Laddove il beneficiato abbia documentato tale volontà nelle DAT, queste ultime costituiranno ai sensi e nei limiti di cui al successivo art. 4, un’indicazione vincolante per l’ADS e per il medico curante.
In caso contrario sarà necessaria un’attenta ricostruzione storica della volontà del paziente, come risultante dalle sue personalissime convinzioni religiose, etiche e dalla sua formazione culturale.
Circostanza sollecitata anche nell'art. 1 comma 7 della L. n. 219/17 e dal codice deontologico dei medici che, anche nelle situazioni di urgenza, impongono al sanitario “[...] il rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni e le circostanza consentano di recepirla [...]” .
Ovviamente, in base al quinto comma dell’art. 3, in caso di rifiuto di cure ritenute dal  medico appropriate e necessarie per il paziente, l’Ads che le consideri, ciononostante, non proporzionate alla situazione clinica e personale del beneficiario (valutata sulla base delle convinzioni personali di quest’ultimo, se individuabili), dovrà necessariamente adire il Giudice Tutelare, quale autorità ex lege garante del delicato procedimento di ricostruzione di una volontà personalissima che potrebbe portare all’interruzione di sostegni vitali (cfr. ordinanza G.T. Pavia 24.03.2018).
Il Tribunale di Modena ha, quindi, nominato amministratore di sostegno il padre della donna in stato di coma, estendendo i suoi poteri alla rappresentanza esclusiva in ambito sanitario “[...] con l'obiettivo di [...] tutela della salute psico-fisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità [...]”.
Attività questa, come detto, delicata e complessa, sicuramente agevolata dalla prossimità e conoscenza inerenti nel caso deciso il rapporto parentale tra padre e figlia.
 

 

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