L’ordinanza anticattiveria del Sindaco di Luzzara

Può una norma giuridica imporre di essere buoni? Si tratta di un evidente paradosso, dato che il diritto esiste proprio perché buoni non siamo.
La norma giuridica può certamente avere anche, con buona pace di Kant, un effetto educativo, ma il diritto si afferma attraverso la coercizione. Un diritto senza forza, scriveva Kant, è aequivocum e nessun giudice può farne applicazione.
Per chi si occupa di giustizia delle relazioni familiari, è facile pensare alle prescrizioni incoercibili, implicite e esplicite, che abbondano nei provvedimenti rivolti ai genitori: prendere coscienza dei propri limiti, effettuare percorsi, farsi monitorare, insomma diventare genitori buoni o almeno migliori; prescrizioni di fare infungibile, ma a volte prescrizione di essere in un modo invece che in un altro.
Spesso, dietro questi comandi improbabili, si cela un vero e proprio vulnus di effettiva tutela.
Eppure proprio l’ambito dei diritti relazionali, quali diritti fondamentali, ci indica la necessità che le norme giuridiche assumano anche il compito di affermare dei valori e di collocarli con forza nell’orizzonte dell’etica pubblica. Così è stato con la riforma del diritto di famiglia del 1975 ed anche con la legge n. 54 del 2006, che deve però fare i conti con una diffusa e costante applicazione che rinnega i principi sottesi. Infine con la riforma della filiazione, scandalosamente tardiva.
L’occasione di queste riflessioni viene dalla lettura di una singolare ordinanza sindacale di un comune romagnolo. Si tratta di un provvedimento assunto nell’ambito dei poteri assegnati al sindaco dal Testo Unico degli Enti Locali, in particolare quello di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, per  contrastare “situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità” (art 5 TUEL); ovvero al fine di “prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” e “prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità” (art 54 TUEL).
Sulla base di questa legittimazione

il sindaco di Luzzara decide di vietare: 1) “ogni esibizione di cattiveria, rancore o rabbia”, perpetrata verbalmente in luoghi pubblici o in rete; 2) “ogni atto fisico teso a recare offesa a singoli o gruppi di persone”; 3) “ogni forma di violenza”.

Prima di archiviare l’iniziativa come meramente provocatoria, si impongono due riflessioni. La prima: non si può negare che le frequenti manifestazioni di rabbia e odio, l’insulto e la prevaricazione come modalità di relazione col diverso, costituiscono una minaccia per la convivenza democratica e possano costituire il terreno di coltura per più gravi passaggi all’atto.
La seconda: non si può negare che modalità comunicative improntate all’insulto ed alla denigrazione dell’avversario costituiscano la cifra dello stile di comunicazione pubblica di rappresentanti delle istituzioni ai più alti livelli, come si legge nell’ordinanza.
Considerato ciò, è con una certa simpatia che si legge un provvedimento con cui il rappresentante della comunità locale stabilisce che esibizioni di rabbia, cattiveria e rancore ed atti violenti siano vietati perché costituiscono un veleno per la vita della comunità stessa.
Certo, siamo nella zona rossa dell’espressione e manifestazione del pensiero, ma questo pilastro del diritto liberale classico, da cui deriva il principio della materialità del fatto nel diritto penale, va pur posto in bilanciamento con la dignità, quale posizione fondamentale che la nostra costituzione riconosce ad ogni individuo.
Questo provvedimento ha il pregio di riconoscere il potenziale eversivo e distruttivo che il linguaggio dell’odio, dell’insulto e della prevaricazione assumono nella società, a svantaggio immediato dei più deboli, ma a danno di ogni diverso, cioè di tutti; ha il pregio di affermare che le istituzioni devono farsi carico di contrastare questo fenomeno e di preservare ogni individuo e la comunità intera dai suoi effetti.
E poiché, come studiammo, il divieto senza sanzione si riduce a un appello morale, l’ordinanza indica le sanzioni che saranno applicate.
Qui il paradosso si rivela appieno e il testo diventa naif: le sanzioni parlano il linguaggio riparazione e non della retribuzione. Ma infine: cosa c’è di più naif e rozzo dell’idea retributiva, che deriva direttamente dalla legge del taglione del codice di Hammurabi e della Torah?
I colpevoli di esibizione di odio, rabbia e rancore nel territorio luzzarese dovranno quindi leggere la Costituzione, o un dizionario della lingua italiana, o Primo Levi; altre sanzioni sono la visione di film come la Vita è Bella, le visite nei luoghi come la casa museo dei sette fratelli Cervi o l’ossario di Solferino.
Non manca la previsione del sottoporre il colpevole all’ammirazione di opere d’arte, che sembra richiamare il nesso ontologico tra la bellezza e la bontà individuato dai padri greci (kalòs kai agathòs!).
Vi è infine la previsione di 10 ore di volontariato presso un’associazione cittadina che ribadisce il paradosso di una norma che obbliga qualcuno a fare volontariamente qualcosa.
Un provvedimento inutile?
Quel che è certo è che ogni esibizione di odio, rabbia, violenza verbale contro le persone risponde un modello, che si può sintetizzare in una frase pronunciata da Mussolini al Parlamento nel corso del dibattito sull’uccisione di Matteotti: “Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza. Non c'è stata mai altra soluzione nella storia e non ce ne sarà mai”.
Questo è proprio ciò che il diritto deve scongiurare. Perché se il diritto senza forza è aequivocum, aggiungeva Kant, la forza senza diritto conduce alla prevaricazione.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli